Ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge 10/04/1951, n.287, presso ogni Comune sono istituiti due Albi per i Giudici Popolari, rispettivamente l'Albo per i Giudici Popolari delle Corti d'Assise e l'Albo per i Giudici Popolari delle Corti d'Assise d'Appello.
Ciascun Albo è composto da un elenco di cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla normativa (ad es. scuola dell'obbligo per la Corte d'Assise e diploma superiore per la Corte d'Appello) e che possono essere chiamati (su sorteggio delle rispettive Corti) a svolgere la funzione di Giudici Popolari nei processi rispettivamente di primo (Corte d'Assise) e di secondo grado (Corte d'Assise d'Appello).
La funzione di Giudice Popolare è obbligatoria.

Le domande di iscrizione o cancellazione dall’albo devono essere presentate all’ufficio protocollo entro e non oltre il 31/07/2021


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