Il certificato del casellario giudiziale consente la conoscenza dei provvedimenti di condanna definitivi e di alcuni provvedimenti in materia civile ed amministrativa a carico di una determinata persona
In particolare, l’ufficio del casellario giudiziale, esistente presso ogni Procura della Repubblica, rilascia i seguenti certificati:

    certificato generale: contiene i provvedimenti definitivi in materia penale, civile e amministrativa (riassume i certificati penale e civile)
    certificato penale: contiene i provvedimenti penali di condanna definitivi
    certificato civile: contiene i provvedimenti relativi alla capacità della persona (interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno), i provvedimenti relativi ai fallimenti (i quali non sono più iscrivibili dal 1°gennaio 2008), i provvedimenti di espulsione e i ricorsi avverso questi.

 

Il certificato può essere richiesto:

    dall’interessato o da persona da lui delegata
    dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l’espletamento delle loro funzioni
    dall’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione
    dal difensore della persona offesa dal reato e del testimone.

 

Richiesta da parte dell'interessato

La richiesta va presentata dall’interessato, o da persona da lui delegata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, utilizzando l’apposito modello.
L’interessato può presentare la richiesta personalmente o per posta e in tal caso deve allegare copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità.
I cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto devono presentare la copia del permesso di soggiorno.

 

Casi particolari:

    per i minorenni, la domanda va presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale se il minore non ha compiuto 16 anni
    per gli interdetti, la domanda va presentata dal tutore, che deve esibire il decreto di nomina
    la persona detenuta, o inserita in una comunità terapeutica, può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato o, se sprovvista di documenti, con richiesta vistata dal direttore ovvero dall'ufficio matricolare del carcere
    richiesta dall’estero, la domanda può essere presentata dall’interessato per posta o tramite un delegato.

Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.

Costi:
Ciascun certificato richiesto comporta i seguenti pagamenti:

    € 3,84 per diritti di certificato
    € 16 per bollo. Occorre una marca da bollo ogni due pagine di certificato

Se il certificato è richiesto con rilascio nella stessa giornata devono essere pagati inoltre

    € 3,84 per diritti di urgenza

Si segnala che il rilascio del certificato è invece gratuito (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificato) quando è richiesto, tra gli altri:

    per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83)
    per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73)
    per essere esibito in un procedimento nel quale l’interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002)
    per essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)

 

Il rilascio del certificato è tuttavia con la sola esenzione dal bollo quando è richiesto nei casi elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B.

Nell'ipotesi in cui si abbia diritto all'esenzione dal pagamento del bollo o dei diritti di certificato, occorre produrre idonea documentazione che provi tale diritto (es.: n. procedimento in caso di esenzione per separazioni, gratuito patrocinio o controversie di lavoro; dichiarazione del Presidente della ONLUS che il certificato richiesto dal privato è legato ad una attività della stessa).

Nota bene: A norma dell’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183), il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall’interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’art. 46 D.P.R. cit.).

Documenti LINK
Richiesta certificato casellario giudiziale DOWNLOAD PDF
Per il conferimento della delega per la richiesta dei certificati e della visura delle iscrizioni DOWNLOAD PDF
Attivazione Procedura Certificazione Massiva/Cerpa DOWNLOAD PDF
Richiesta del Certificato del Casellario Giudiziale da parte delle Amministrazioni Pubbliche DOWNLOAD PDF
Categoria: Settore Anagrafe
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