Le fotografie in formato elettronico devono essere presentate su supporto USB e avere le seguenti caratteristiche:
LA CONSEGNA DELLA CIE e della seconda parte dei codici PIN/PUK associati ad essa avviene, ENTRO 6 GIORNI LAVORATIVI, presso l'indirizzo indicato dal richiedente tramite corriere.
CITTADINI NON RESIDENTI
I cittadini residenti in altro Comune italiano possono richiedere il rilascio della carta solo per gravi e comprovati motivi di impossibilità a recarsi presso il proprio Comune di residenza. Il rilascio della carta, inoltre è soggetto a nulla osta da parte del Comune di residenza.
DENUNCIA DI SMARRIMENTO O FURTO
Se un cittadino perde la CIE deve sporgere regolare denuncia presso le forze dell'ordine e contattare il sevizio di supporto del Ministero dell'Interno per far bloccare il suo documento (Decreto ministeriale 23/12/2015, art. 7)
RILASCIO IN CASO DI IMPOSSIBILITA' A PRESENTARSI IN COMUNE
Se un cittadino non può presentarsi in Comune a causa di malattia grave o altre motivazioni, un suo delegato deve recarsi presso il Comune con la documentazione che attesta che il cittadino non può presentarsi.
RILASCIO IN SITUAZIONI D'URGENZA O RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E.)
La carta d'identità in formato cartaceo può essere ancora rilasciata in casi di urgenza (motivi di salute, viaggi, consultazioni elettorali, partecipazione a concorsi o gare pubbliche) o a citatdini residenti all'estero come previsto dalla Circolare ministeriale 03/04/2017 n. 4.
DECRETO LEGGE N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020, RECANTE "MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE" (pubblicato in G.U. n. 178 del 16/07/2020) - Rinnovo carta d'identità - modifica art. 36, comma 7, del D.P.R. n. 445/2000
Il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, entrato in vigore il 17 luglio successivo, all'art. 24, comma 3, ha previsto la sostituzione dell'art. 36, comma 7, del D.P.R. n. 445/2000, con il seguente: "7. la carta d'identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte d'identità elettroniche rilasciate in conformità del decreto del Ministro dell'Interno 8 Novembre 2007, recante "regole tecniche della Carta d'identità elettronica", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorchè in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.