Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato in G.U. n. 70 del 17/03/2020 - Proroga di validità della carta d'identità
L'art. 104 del DL 18/2020 proroga la validità dei documenti di riconoscimento. L'articolo prevede che la validità "ad ogni effetto" dei documenti di riconoscimento e di identità (carta di identità cartacea ed elettronica) di cui all'art. 1, comma 1, lett. c), d) ed e) del DPR 445/2000 e smi, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente al 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020) sia prorogata per tutti al 31 agosto 2020. Ai fini dell'espatrio, la validità del documento resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso.
A tal riguardo, si evidenzia che il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, entrato in vigore il 19 luglio 2020, all'art. 157, comma 7 ter, ha previsto che "All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "31 agosto 2020" son sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2020"
Si comunica che il decreto 7 ottobre 2020 n. 125, convertito dalla legge 27 novembre 2020 n. 159 ha nuovamente modificato l'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, disponendo la proroga al 30 aprile 2021 della validità dei documenti di riconoscimento e di identità.
Si comunica che il decreto legge 30 aprile 2021 n. 56 recante "disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 103 del 30 aprile 2021, ha approvato alcune disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'Interno. In particolare, l'art. 2 ha previsto quanto segue: "all'art. 104, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validità di documenti di riconoscimento e di identità, le parole "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021"
LA VALIDITA' AI FINI DELL'ESPATRIO DELLA CARTA D'IDENTITA' RESTA LIMITATA ALLA DATA DI SCADENZA INDICATA NEL DOCUMENTO.